2 T. +39 051 67 86 811 – FIAC@FIAC.IT – WWW.FIAC.IT FIAC giorni dall’invio di un avviso di rimedio da parte di FIAC. 8.2 Servizi di Manutenzione a) Per quanto riguarda i Servizi di Manutenzione, la durata del Contratto sarà quella specificata nell’Ordine. FIAC può recedere in qualsiasi momento con una comunicazione scritta inviata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo. b) In particolare relativamente ai Servizi di Manutenzione, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, FIAC potrà risolvere il Contratto, con effetto immediato, in caso di: i. Uso del Prodotto per un numero di ore superiore del 10% a quello indicato nell’ordine. ii. Guasti o malfunzionamenti dell’unità causati da eventi imprevedibili, come calamità naturali, sommosse, tumulti, vandalismo, sabotaggio, eventi dovuti alla formazione di ghiaccio, incendio, ecc.; iii. Interruzione o mancato rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative specificate da FIAC per le “utenze”, cioè per energia elettrica, acqua di raffreddamento, aria; iv. Micro interruzioni della tensione di alimentazione; v. Mancato rispetto delle condizioni ambientali e operative specificate da FIAC; vi. Modifiche al Prodotto e/o all’installazione; vii. Trasferimento dell’unità in un luogo diverso da quello indicato nel Contratto; viii. Danni causati accidentalmente o intenzionalmente al Prodotto dal Cliente o da terzi. ix. Uso di parti e/o materiali di consumo non originali x. manomissione da parte del cliente o di terzi non espressamente autorizzati da FIAC c) Sempre con riferimento ai Servizi di Manutenzione, in caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi motivo non imputabile a FIAC, salvo il recesso nei casi di cui all’articolo 9.2 (a) di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 75% dei compensi residui dovuti fino alla data di scadenza del Contratto, fermo restando sempre il diritto di richiedere eventuali ulteriori danni. 9. Garanzie a) Se non diversamente specificato nell’Ordine, FIAC garantisce: • Prodotti fabbricati direttamente da lei per un periodo di 12 mesi dalla messa in funzione del Prodotto (messa in servizio) e comunque non più di 15 mesi dalla consegna; la data di messa in servizio deve essere comprovata da un rapporto tecnico ed eseguita da personale autorizzato. Se la data non può essere comprovata, la garanzia parte dalla data della fattura. Se la messa in funzione è stata eseguita da personale non autorizzato - come riportato nel manuale - la garanzia sarà nulla e inefficace; • I pezzi di ricambio dei Prodotti acquistati in conformità al presente Contratto per un periodo di 6 mesi dalla loro installazione e comunque non più di 12 mesi dalla consegna; • Riparazione di parti o Prodotti sostituiti per un periodo di 6 mesi dal ripristino del Prodotto in garanzia. b) La suddetta garanzia copre solo la riparazione o la sostituzione, nelle officine di FIAC o nei centri di assistenza autorizzati, dei materiali nei quali si riscontrano difetti di fabbricazione entro i periodi sopra indicati. I tecnici di FIAC sono gli unici responsabili della verifica dei difetti. I materiali devono essere inviati all’officina autorizzata indicata da FIAC, a cura e a spese del Cliente. In tali casi, il Cliente non avrà diritto a richiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo dei materiali. c) La garanzia viene fornita a condizione che il Cliente sia in regola con i pagamenti. d) La garanzia non copre quei componenti che, per loro natura o per il loro uso, sono soggetti a usura o deterioramento, e in particolare quei componenti che devono essere sostituiti regolarmente. e) La garanzia non copre i danni causati dall’uso improprio e dall’incuria nell’uso dei prodotti. f) La garanzia decade per i Prodotti riparati, modificati o semplicemente smontati, anche parzialmente, al di fuori delle officine indicate da FIAC, nonché per i Prodotti per i quali non siano state rispettate le istruzioni d’uso. Nessun risarcimento o indennizzo sarà dovuto da FIAC per riparazioni effettuate da terzi non autorizzati su richiesta del Cliente durante il periodo di garanzia. 10. Servizi di Manutenzione Questo articolo si applica se l’ordine riguarda Servizi di Manutenzione. a) FIAC informerà il Cliente del giorno o dei giorni previsti per la visita. Il Cliente farà in modo che i prodotti oggetto dei Servizi di Manutenzione siano messi a disposizione in piena sicurezza il giorno o i giorni previsti per le attività di manutenzione previste dal Contratto. Le attività del personale tecnico di FIAC devono svolgersi in piena sicurezza durante il normale orario di lavoro (dalle 8:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì), salvo diverso accordo scritto nel Contratto. b) FIAC avrà libero e completo accesso ai Prodotti per eseguire le operazioni previste dal presente contratto. Qualsiasi costo e spesa in cui FIAC potrebbe incorrere a causa delle restrizioni di accesso sarà a carico del Cliente e fatturato separatamente. Qualsiasi costo aggiuntivo dovuto all’esecuzione di attività di assistenza al di fuori degli orari indicati sopra o all’indisponibilità della/e unità sarà a carico del Cliente e fatturato separatamente. c) Il Cliente è tenuto ad informare immediatamente FIAC in ogni caso di: a) malfunzionamenti quali rumorosità anomale, perdite e qualsiasi altro evento che possa far presagire un possibile guasto della/e unità e degli allarmi forniti dal sistema di controllo della macchina; b) malfunzionamenti del pannello di controllo elettronico. d) Il Cliente si impegna a fornire, a sua cura e a sue spese, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, previdenziale e antinfortunistica, il personale di supporto, i mezzi e gli impianti di sollevamento, l’illuminazione e qualsiasi altra assistenza di cui FIAC possa avere bisogno per lo svolgimento delle operazioni previste dal presente contratto. Qualsiasi costo e spesa in cui FIAC potrebbe incorrere a causa di ritardo o carenza di assistenza sarà a carico del Cliente e fatturato separatamente. e) Il Cliente conferma che il manuale d’uso e tutti i documenti originali relativi ai Prodotti sono in suo possesso e dichiara di conoscerne integralmente il contenuto. Il Cliente si impegna a rispettare rigorosamente tutte le indicazioni e le disposizioni di tali documenti, comprese quelle contenute nel presente Contratto. 11. Legge applicabile e risoluzione delle controversie a) Il presente Contratto sarà interpretato (sia per quanto riguarda la validità che l’esecuzione) e applicato in conformità con le leggi italiane e gestito sulla base di tali leggi. b) La giurisdizione per decidere tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è regolata dalle seguenti disposizioni: • quando il Cliente ha la sua sede principale in Italia, la competenza esclusiva sarà del Tribunale di Bologna. Tale giurisdizione si applicherà anche quando il Cliente ha trasferito i propri uffici all’estero dopo la firma del Contratto; • quando il Cliente ha la sua sede principale all’estero, tutte le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre Arbitri; due dei quali saranno nominati dalle Parti, uno ciascuno, e il terzo, che fungerà da Presidente, tramite accordo dei primi due arbitri o, se non si raggiunge tale accordo, dalla Camera Arbitrale. Il Collegio deciderà secondo le norme di legge. L’arbitrato avrà luogo a Milano. La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano e/o l’inglese; • se un Cliente straniero trasferisce i propri uffici in Italia dopo la firma del Contratto, la competenza esclusiva sarà del Tribunale di Bologna. c) Qualsiasi rinuncia da parte di FIAC a far valere i propri diritti in caso di violazione da parte del Cliente di qualsiasi parte del presente contratto non potrà essere interpretata in alcun modo come una rinuncia a far valere i propri diritti in merito a qualsiasi successiva violazione dello stesso o di qualsiasi altra parte del contratto. 12. Obblighi di tracciabilità Agli effetti e per le finalità del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, e del Regolamento Europeo 2016/679 le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora la conclusione o l’esecuzione del contratto comportino il trattamento di dati personali, tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge. 13. Privacy Agli effetti e per le finalità del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, e del Regolamento Europeo 2016/679 le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora la conclusione o l’esecuzione del contratto comportino il trattamento di dati personali, tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge. 14. Codice di condotta aziendale FIAC richiede che il Cliente accetti e rispetti il Codice di condotta aziendale di FIAC, disponibile sul sito www.fiac.it In particolare, il Cliente si impegna a non porre in essere, anche attraverso propri incaricati, collaboratori e consulenti, condotte costituenti violazione del D.Lgs. 231 dell’8 giugno 2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e del Codice Penale italiano, quali, a titolo esemplificativo: (i) corruzione di pubblici ufficiali e corruzione da privato a privato, o altre condotte comunque volte ad ottenere vantaggi indebiti da autorità o enti pubblici, pubblici ufficiali o altri terzi; (ii) condotte in contrasto con le leggi volte a monitorare le transazioni finanziarie che possono equivalere a modalità di trasferimento di beni o denaro derivanti da reati, o condotte volte a finanziare o sostenere in qualsiasi modo organizzazioni terroristiche; o (iii) condotte che violano le leggi sulla salute e sicurezza sul lavoro o le leggi ambientali. 15. Riservatezza a) Nel corso del rapporto contrattuale o della sua costituzione, il Cliente può avere accesso oppure ottenere determinate informazioni, materiali e documenti riguardanti FIAC e la sua attività, beni, proprietà intellettuale, bozze, prototipi, disegni, fotografie, circuiti, calcoli, processi e altri dati relativi, informazioni proprietarie, condizioni finanziarie, corrispondenza commerciale, elenchi di clienti, clienti potenziali e listini prezzi (le “Informazioni riservate”). b) Fatto salvo qualsiasi obbligo legale, il Cliente si impegna a non realizzare, direttamente o tramite terzi, le seguenti attività e operazioni con riferimento alle Informazioni riservate, e a non favorirne in alcun modo, direttamente o indirettamente, l’adempimento da parte di terzi: • duplicare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, le Informazioni Riservate, o estrarre una copia, in qualsiasi forma, delle Informazioni Riservate; • divulgare, diffondere, comunicare a terzi e/o rendere note, con qualsiasi mezzo di informazione e/o comunicazione, in qualsiasi forma, in qualsiasi ambito e in qualsiasi luogo, le Informazioni Riservate; • fare uso, diretto o indiretto, continuo o anche solo occasionale, per scopi professionali o concorrenziali o per profitto o vantaggio personale, delle Informazioni Riservate. c) Gli obblighi di cui al presente articolo saranno in vigore per tutta la durata del Contratto e dopo la sua risoluzione. In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, FIAC potrà risolvere il Contratto per giusta causa con effetto immediato e, avrà diritto a provvedimenti ingiuntivi, esecuzione specifica o altri rimedi equitativi appropriati per qualsiasi violazione simile. 16. Altre disposizioni a) Il mancato o ritardato esercizio da parte di FIAC di qualsiasi diritto, potere o privilegio di cui al presente Contratto non opererà come una rinuncia allo stesso, né qualsiasi esercizio singolo o parziale precluderà qualsiasi altro o ulteriore esercizio dello stesso o l’esercizio di qualsiasi altro diritto, potere o privilegio ai sensi del presente. b) Se una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto è inapplicabile, nulla o non valida, o diventa inapplicabile, nulla o non valida, non influenzerà in alcun modo la validità o la portata delle altre disposizioni. In tal caso, la disposizione non valida o inefficace deve essere sostituita da una disposizione che soddisfi i requisiti della legge applicabile e la disposizione originale.
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