FIAC T. +39 051 67 86 811 – FIAC@FIAC.IT – WWW.FIAC.IT 1 Contratto per la fornitura di prodotti, servizi e condizioni di consegna 1. Oggetto Questo Contratto (il “Contratto”) stabilisce le condizioni di acquisto dei prodotti (i “Prodotti”) o di servizi di manutenzione (i “Servizi di manutenzione”) da parte del cliente (il “Cliente”) da Fiac Professional Air Compressors S.r.l. FIAC (“FIAC”). FIAC e il Cliente sono indicati nel presente contratto individualmente come una “Parte” e congiuntamente come le “Parti”. 2. Ordine e conclusione del Contratto a) Gli acquisti di Prodotti e Servizi saranno formalizzati in un ordine di acquisto (l’”Ordine”) trasmesso dal Cliente a FIAC e contenente le specifiche dei Prodotti e dei Servizi acquistati come precedentemente concordato con FIAC. L’Ordine è vincolante e non può essere revocato o modificato senza il consenso di FIAC, ad eccezione della disposizione derivante dalla lettera g) del presente articolo. b) Prima di effettuare l’Ordine, il Cliente ha valutato le caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi richiesti e ha verificato che siano adatti alle esigenze operative del Cliente. c) L’Ordine sarà trasmesso dal Cliente a FIAC via e-mail all’indirizzo comunicato al Cliente dal rappresentante, agente o responsabile di FIAC e diventerà definitivo al momento della conferma da parte di FIAC. d) L’Ordine sarà soggetto alle condizioni stabilite nel presente documento. Una volta confermato da FIAC al Cliente sarà valido come contratto scritto, con lo stesso valore sostanziale e probatorio ai sensi del DPR 513/97 e la relativa conclusione è regolata dagli articoli 1326, 1334, 1335 del Codice Civile italiano. e) Le premesse e gli allegati, l’ordine, le fatture e tutti i documenti, anche non effettivamente allegati al Contratto, ai quali si fa riferimento nello stesso, sono parte integrante del presente Contratto e hanno valore contrattuale a tutti gli effetti. f) Le Parti riconoscono reciprocamente che, prima di stipulare il presente Contratto, hanno discusso l’offerta commerciale e le condizioni del presente Contratto, che è stato oggetto di trattative tra le Parti e non è, pertanto, soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano. g) Il Cliente ha il diritto di annullare un Ordine fino alla mezzanotte del terzo giorno successivo al ricevimento della conferma scritta da parte di FIAC. In caso di annullamento ai sensi del presente paragrafo, il Cliente dovrà versare una penale di cancellazione pari al 10% del prezzo di acquisto indicato nell’Ordine, tramite bonifico bancario entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica scritta di cancellazione da parte di FIAC. La cancellazione dell’Ordine sarà effettiva nel momento in cui la penale di cancellazione sarà accreditata sul conto bancario della Società. h) Il Cliente riconosce che il materiale pubblicitario, delle campagne e promozionale, come opuscoli pubblicitari, cataloghi, immagini, illustrazioni e dati, fornisce solo una panoramica generale dei Prodotti. i) FIAC si riserva il diritto di modificare il design, l’aspetto, il look o la forma delle merci prima della data di consegna, fermo restando che le merci devono essere in grado di svolgere la propria funzione originale dopo la modifica ed essere adatte all’uso previsto. FIAC mantiene la proprietà e i diritti d’autore senza limitazione su cataloghi, illustrazioni e altra documentazione fornita da FIAC. Il Cliente avrà il diritto di utilizzare, tradurre, copiare e riprodurre la documentazione fornita da FIAC strettamente per le proprie esigenze di marketing o per le esigenze dei suoi utenti finali, a condizione che segua e rispetti le linee guida fornite da FIAC. 3. Corrispettivi e pagamenti a) Il Cliente pagherà a FIAC i corrispettivi indicati nell’Ordine. I corrispettivi sono al netto dell’IVA e di qualsiasi altra tassa o imposta applicabile. b) L’obbligo di pagamento del Cliente sarà soddisfatto nella valuta specificata nell’Ordine, salvo che le Parti non concordino diversamente per iscritto. c) I pagamenti del Cliente devono essere ricevuti direttamente da FIAC, secondo i termini e le condizioni concordate nell’Ordine. Salvo quanto diversamente previsto nell’Ordine, i pagamenti saranno effettuati alla firma del Contratto. Qualsiasi reclamo sulle fatture deve essere notificato per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento a pena di decadenza. d) L’obbligo di pagamento del Cliente è soddisfatto nel momento in cui l’importo corrispondente è stato accreditato sul conto bancario della Società. e) In caso di mancato o ritardato pagamento, il Cliente dovrà corrispondere a FIAC gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002, a decorrere dalla data di scadenza. FIAC, inoltre, si riserva il diritto, fatti salvi tutti i rimedi legali disponibili, di sospendere o risolvere il Contratto con effetto immediato, interrompendo qualsiasi fornitura in corso al Cliente e trattenendo tutte le somme già ricevute, a titolo di risarcimento per gli importi non pagati. È esclusa ogni responsabilità di FIAC e resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni causati dall’inadempienza del Cliente. g) Qualora FIAC conceda proroghe dei termini di pagamento concordati, tali proroghe e/o rinnovi non costituiranno in nessun caso novazione del rapporto contrattuale o rinuncia ai diritti di FIAC. f) I pagamenti non possono essere ritardati, diminuiti o sospesi anche in caso di guasti ai macchinari, compresi quelli ancora in garanzia, o di una controversia o reclamo. Il Cliente non può stabilire condizioni per l’adempimento dei propri obblighi di pagamento, oltre a quelle concordate nel Contratto. I pagamenti saranno attribuiti in conformità con gli articoli 1193 e 1194 del Codice Civile Italiano. g) Nelle vendite a rate, in caso di risoluzione del contratto, FIAC tratterrà tutte le rate e gli anticipi incassati, come compenso per il diritto d’uso o come indennizzo, riservandosi il diritto di richiedere ulteriori danni, e fatte salve le disposizioni relative alle vendite con clausola di riserva di proprietà. Il Cliente si impegna ad informare costantemente FIAC sul luogo in cui sono conservati i materiali soggetti a riserva di proprietà. 4. Consegna, resi, test e documenti a) Eventuali date indicate per la consegna dei Prodotti o la fornitura dei Servizi di Manutenzione sono da considerarsi indicative e non vincolanti per FIAC, la quale non sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni di qualsiasi natura derivanti da una consegna successiva alla data indicata. Il luogo di consegna è il luogo (sito) indicato dal Cliente per iscritto (contratto, ordine, ecc.). b) Gli Incoterm applicabili alla consegna sono concordati per iscritto tra le Parti e si riflettono nella Conferma d’Ordine inviata da FIAC per iscritto. Se i Prodotti sono consegnati EXW (franco stabilimento), il mezzo di trasporto sarà scelto dal Cliente a sua esclusiva discrezione e il trasporto sarà a carico del Cliente. c) Se il trasportatore è stato scelto dal Cliente o i Prodotti sono stati ritirati dal Cliente o da un trasportatore dello stesso, i Prodotti viaggiano a rischio del Cliente. Il Cliente sarà pienamente responsabile di qualsiasi danno ai Prodotti o a terzi causato dal vettore e terrà indenne FIAC da qualsiasi responsabilità anche ai sensi del D.Lgs. 286/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché, per il trasporto internazionale, ai sensi della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR). d) Se il cliente non fornisce a FIAC le istruzioni necessarie per la consegna o richieste da FIAC o non accetta la consegna della merce in conformità ai termini del contratto, dovrà farsi carico di tutti i costi sostenuti da FIAC in conseguenza di tale omissione, compresi i costi di stoccaggio. Il rimborso di questi costi e spese sarà dovuto immediatamente dopo l’avviso di FIAC. Tuttavia, ciò non esonera il Cliente dall’obbligo di adempimento, vale a dire che è obbligato a prendere in consegna la merce e a pagarne il costo a FIAC. In tal caso, FIAC ha il diritto di chiedere il rimborso dei costi e dei danni sostenuti a causa dell’inadempienza e del ritardo del Cliente. e) Al ricevimento o alla consegna dei Prodotti, il Cliente deve controllarli e verificare che siano conformi all’Ordine effettuato, in termini di quantità e qualità. Qualsiasi reclamo deve essere notificato per iscritto entro 8 giorni a pena di decadenza. f) Tutti i prodotti FIAC sono verificati e testati prima della spedizione; eventuali test o ispezioni pre-spedizione fuori sede devono essere espressamente richiesti dal Cliente al momento della trasmissione dell’ordine. Tutti i costi relativi saranno a carico del Cliente. g) FIAC non è obbligata ad accettare la consegna di merce restituita dal Cliente senza un motivo valido che sia stato specificato nell’Ordine, a meno che le Parti non si siano preventivamente accordate per iscritto. In questi casi, tutti i costi relativi alla restituzione e all’accettazione della merce sono a carico del Cliente. 5. Condizioni speciali per l’esportazione di merci in aree al di fuori dell’UE. Nel caso in cui FIAC venda ad un Cliente situato al di fuori dell’Unione Europea (di seguito: “aree al di fuori dell’UE”), si applicano le seguenti condizioni: a) FIAC non è responsabile di alcun dazio, sovrattassa all’importazione, supplemento compensativo, tassa di transito, dazio di transito, dazio doganale, licenza di esportazione, costo del certificato di origine o tassa consolare applicata per l’esportazione di merci in zone al di fuori dell’UE, il cui costo sarà esclusivamente a carico del Cliente. b) Nel caso in cui FIAC paghi tali costi sostenuti durante l’esportazione a nome del Cliente, FIAC avrà il diritto di chiedere il rimborso di tali costi al Cliente. c) FIAC ha il diritto di richiedere il pagamento dell’importo adeguato o dell’intero prezzo d’acquisto come anticipo dei costi di esportazione per le esportazioni al di fuori dell’area UE o di ritardare la consegna della merce finché l’importo dell’anticipo adeguato o dell’intero prezzo d’acquisto non sia stato accreditato sul conto bancario di FIAC. 5. Responsabilità Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, e nei limiti consentiti dall’articolo 1229 del Codice Civile, la responsabilità di FIAC per i danni causati al Cliente in conseguenza di guasti o malfunzionamenti del Prodotto sarà limitata alla perdita subita fino al valore dell’Ordine, la cui esecuzione o mancata esecuzione ha determinato il danno. FIAC non sarà responsabile della perdita di profitto. FIAC non sarà responsabile in alcun modo dei danni indiretti. 6. Forza maggiore a) Qualora si verifichi una circostanza di forza maggiore che impedisca a FIAC di adempiere ai propri obblighi derivanti dal presente Contratto, come la mancanza di materie prime o di energia elettrica a causa di guerre o calamità naturali, guasti ai macchinari, scioperi o serrate, incidenti, interruzioni del lavoro, interruzioni di servizi ferroviari e/o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo delle parti, che paralizzi, limiti o comunque ostacoli i lavori negli stabilimenti di produzione di FIAC e l’arrivo dei materiali ordinati dall’estero, la data fissata per la consegna sarà prorogata e il Cliente rinuncia a qualsiasi indennizzo e/o risarcimento danni a qualsiasi titolo. Se il ritardo supera i 30 giorni, ciascuna delle Parti può recedere dal Contratto mediante una notifica scritta inviata all’altra Parte, senza alcuna responsabilità di FIAC. b) Se il Cliente non è in grado di adempiere ai propri obblighi secondo il Contratto di Assistenza/ Manutenzione, dovrà risarcire FIAC per tutti i costi che quest’ultima ha sostenuto per la fornitura di assistenza tecnica. 7. Sicurezza a) FIAC si impegna ad adempiere debitamente a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei propri dipendenti e di condizioni igieniche dei luoghi di lavoro (come da D.Lgs. 81/2008 sulla “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”). In particolare, FIAC si impegna a rispettare rigorosamente e a far rispettare ai propri dipendenti tutta la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e ad utilizzare, nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, attrezzature e materiali conformi a tutta la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. b) Il Cliente ha l’obbligo (ai sensi dell’articolo 26, D.Lgs. 81/2008 sulla “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) di fornire informazioni dettagliate al personale di FIAC che esegue i lavori in merito ad eventuali rischi specifici, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, e alla necessaria sorveglianza durante l’esecuzione dei lavori ordinati. 8. Validità e cessazione 8.1 Norme generali FIAC può rescindere il Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta inviata al Cliente in ogni caso di: a) Pagamenti ritardati come descritto nell’art. 3 f); b) Cambiamenti nell’uso previsto del prodotto e/o uso non conforme alle istruzioni d’uso; c) Nei casi indicati nell’articolo 1461 del Codice Civile Italiano e ogni volta che venga a conoscenza di circostanze che mettano in dubbio la solvibilità del Cliente e il pagamento del prezzo o del corrispettivo entro le date concordate; e d) In ogni caso, in caso di inosservanza da parte del Cliente dei propri obblighi derivanti dall’Ordine e dal Contratto, quando tale inosservanza è passibile di rimedio, se non vi si pone rimedio entro 30
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